Art. 2.

      1. Il capoluogo della provincia è situato nelle città di Portogruaro e San Donà di Piave e lo statuto della provincia fissa la sede della stessa.

      2. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, provvede, relativamente alle sedi dei principali uffici e servizi, ad indicare l'ubicazione di quelli di competenza dell'amministrazione provinciale e ad esprimere il proprio parere circa quelli di competenza delle autorità statali e regionali.